L’Inps ha comunicato che dal luglio 2022 sarà possibile fare richiesta del Bonus Psicologo 2022, per coloro che hanno un ISEE inferiore a 50mila euro. Ecco come e dove fare la domanda.
Bonus psicologo 2022: istruzioni per la domanda
da inps.it
Il cosiddetto Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative a sessioni di psicoterapia. La misura è stata introdotta dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi. Il beneficio viene erogato, nella misura massima di 600 euro a persona, in base all’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ).
Con la circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 l’INPS fornisce le indicazioni per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, accedendo con le proprie credenziali utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).
L’Istituto, con un successivo messaggio, comunicherà la data di apertura della procedura per la presentazione della domanda.
Riconoscimento del beneficio
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda del beneficio in questione, il quale disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro.
Requisiti reddituali e misura del beneficio
Al fine di sostenere le richieste delle persone con reddito più basso, il decreto interministeriale del 31 maggio 2022 ha stabilito che l’importo del Bonus psicologo 2022, in quanto misura di sostegno vincolata al valore dell’ISEE, deve essere commisurato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente e in particolare:
a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.