Da domenica 1° maggio 2022 entrano in vigore le nuove Ordinanza del Ministero della Salute che prevedono lo stop alle mascherine anche al chiuso, ma fino al 15 giugno saranno ancora obbligatorie le FFP2 sui treni e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi sportivi e le competizioni che si svolgono al chiuso.
Non saranno più obbligatorie nelle discoteche, mentre fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
In tutti gli altri luoghi la mascherina sarà soltanto “raccomandata”. A scuola resta l’obbligo di mascherina fino a fine anno scolastico. Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: «I bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, chi sta svolgendo attività sportiva».
Inoltre non bisognerà più esibire il green pass, ad eccezione delle strutture sanitarie, e non sarà più necessario il modulo Plf (il «Passenger locator form») per chi arriva nel nostro Paese dall’estero. Dal 1° maggio la certificazione verde resterà per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche.
L’unica eccezione riguarda «gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa».