Sono stati pubblicati su Governo.it le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass in ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli,
nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate
con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità
operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare
modalità di accertamento che non determinino ritardi o code
all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento
non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà
avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia
antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a
campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente
in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il
controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di
lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2.
Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per
comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di
lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono
effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un
certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente –
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere
soggetto ad alcun controllo.
3.
I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o
l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di
lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e
che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale
aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4.
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che
il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur
essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente
ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione
del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il
quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green
pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla
Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è
soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa
che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni
disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza
green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di
natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o
indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni
di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e
comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass
dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla
società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono inviati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di
somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge
la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il
COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali,
sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati
attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del
settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei
propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali
operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri
eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi
ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in
questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori
autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo
devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda
sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso
del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso
in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono
tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green
pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare
tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul
green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a
1.000 euro.
12.
Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone
deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore
effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere
durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del
suo possessore.
13.
L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del
commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata
all’aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e
dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
15.
I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono
accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane,
devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli
autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è
sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale
per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri
ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o
pubbliche amministrazioni italiane.
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.
16.
I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti,
che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green
pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine
(quindi anche a quelle sulla contribuzione)?
I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti
di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a
tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss.
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed
integrazioni.

