Il Decreto Legge del 18/12/2020 ha generato, come succede all’uscita di ogni Dpcm, una serie di dubbi sull’interpretazione delle norme. Per questo il governo ha pubblicato come di consueto le risposte alle faq, le domande più frequenti. Eccole elencate qui sotto.
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Pagina www.governo.it aggiornata a seguito dell’approvazione del “Decreto Natale” del 18 dicembre 2020
- Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021
- Faq relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (in corso di aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020)
Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021
Pagina aggiornata a seguito dell’approvazione del “Decreto Natale” del 18 dicembre 2020
Dopo
l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6
gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per
qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.
E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o
necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.
Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli
spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino
l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
-
Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. -
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. -
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
In
quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’è un regime speciale nelle giornate
del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26
dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla
disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo
natalizio introdotta dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18
dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21
dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo
familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle
5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le
altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche
se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare
convivente.
Io
e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di
lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei
raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere
insieme le feste?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento
coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o
l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.
Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti
etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in
cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le
nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale”
(decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni
valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i
giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” (si veda l’apposita sezione FAQ);
- negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita sezione FAQ).
Io
e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in
un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro,
nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro
entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al
luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può
essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella
seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà
tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.
Posso
andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da
solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?
Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente
restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al
giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno
della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due
persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque
portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui
quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone
disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
I
genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6
gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per
trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei
provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli
motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel
caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare
l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche
prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve
recare.
Ho
dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro
comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò
continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire
con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti
sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in
aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria
assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle
persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di
norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo
spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai
minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa
Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30
dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli
spostamenti per turismo:
- all’interno dello stesso Comune;
- dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità,
in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che
possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le
violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo
dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida
il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante
può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto,
secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689.
In caso di violazione dei più stringenti divieti di
spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque
la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto
Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione
applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente
aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo
di un veicolo.
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in
particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle
variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda
concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo
4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni
delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la
violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale
di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto
fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo
quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree
Il Dpcm 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Il dpcm 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione. Di seguito le faq relative alle restrizioni in vigore fino al prossimo 20 dicembre.
In base alla Ordinanza del Ministro della salute dell’11 dicembre 2020, sono attualmente ricomprese:
- nell’area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto
- nell’area arancione: Abruzzo
- nell’area rossa: (nessuna Regione)
Cliccando sulla mappa su governo.it è possibile visualizzare le FAQ (in corso di aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020) relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).
La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

