Il Dirigente del II Settore Dott.ssa Christiana Anglana ha emesso l'ordinanza n.0045141 del 27/09/2012 inerente l'obbligo per gli operatori mercatali di conferire, negli appositi contenitori in dotazione, la frazione di umido derivante dagli scarti dei prodotti mercatali nonché la carta e la plastica…
Di seguito riportiamo il testo dell' ordinanza:
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25 marzo 2002 veniva approvato il “Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche”;
VISTO che l’Art. 4 comma 3 del predetto Regolamento sancisce “ i rifiuti devbono essere riposti, a cura di ogni singolo operatore, negli appositi contenitori all’esterno del Mercato per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l’obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto
derivato dalla vendita all’interno dei posteggi o dei box, nell’osservanza normativi relativi alla raccolta differenziata … Omissis”
ATTESO che in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale ogni singolo Comune deve concorrere al conseguimento di elevati obiettivi di raccolta differenziata e nella fattispecie si rende assolutamente necessario attivare in modo esteso la raccolta dell’umido dei rifiuti mercatali;
RILEVATO che a seguito di accordo con l’impresa esercente il servizio di igiene urbana sono stati installati appositi contenitori per il conferimento degli scarti dei prodotti mercatali, nonché della carta e della plastica;tali frazioni dovranno essere conferite obbligatoriamente negli appositi contenitori messi a disposizione di operatori e utenti.
VISTO l’Art.107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 TUEL
VISTI il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
DISPONE
E’ fatto obbligo agli operatori di mercato di conferire la frazione di umido derivanti dagli scarti dei prodotti mercatali nonché della carta e della plastica negli appositi contenitori ivi installati a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 28 febbraio 2013.
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque/00) ad € 500,00 ( cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta,consistente nell'importo di€ 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.
Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.
Modugno, 27 settembre 2012
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Christiana Anglana
da www.comune.modugno.ba.it