Il
presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 88 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con
decorrenza da domani 27 marzo sino al 6 aprile 2021.
Questa ordinanza è il frutto di un approfondito confronto con i
sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato
istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria,
Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi,
Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e
Cgil, Cisl e Uil della Puglia.
“Abbiamo recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle
province e partenariato – dichiara il presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano – che avevano espresso l’esigenza di misure più
stringenti rispetto a quelle nazionali per arginare la diffusione dei
contagi in vista delle festività. Abbiamo fatto in modo che le regole
siano uniformi su tutto il territorio regionale, senza creare disparità
tra territori e comunità. Stiamo attraversano la terza ondata del
coronavirus, con l’incognita delle varianti del covid che ci tiene
sempre in allerta. Queste misure temporanee hanno lo scopo di tutelare
al meglio la salute pubblica”.
Il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto dichiara: “Questa
ordinanza è frutto di un grande lavoro di condivisione con i presidenti
delle province e i sindaci delle città capoluogo, che a loro volta
hanno consultato i sindaci dei territori. È un provvedimento omogeneo,
con regole chiare per tutti, che evita che ci siano iniziative di
singoli comuni che avrebbero potuto creare disparità. L’invito che
rivolgiamo ai cittadini è sul senso di responsabilità di ciascuno, che è
l’arma migliore per affrontare questo periodo. Questo significa che
bisogna evitare in ogni modo assembramenti di più persone che non sia lo
stretto nucleo familiare. Il senso della nostra proposta, recepita
dall’ordinanza, di limitare gli spostamenti fuori dal proprio territorio
cittadino anche per raggiungere le seconde case, si fonda
sull’esperienza dello scorso anno, che ha fatto registrare proprio in
quell’ambito il mancato rispetto delle regole di prevenzione”.
Stefano Minerva presidente regionale Upi dichiara: “Comuni,
Province e Regione lavorano insieme per la tutela della salute dei
cittadini. E insieme decidono le misure da prendere per limitare i
contagi ed evitare l’innalzamento della curva. Le proposte sono nate da
un attento e continuo confronto al fine di rendere più stringenti ed
efficaci le strategie di contenimento. La Puglia è un luogo in cui il
confronto tra Regione, Upi e Anci è diretto e continuo”.
L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:
Seconde case
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o
abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde
case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non
residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo
che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
Attività commerciali
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività
commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.
45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di
generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per
uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle
farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5
aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali
consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione
delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di
combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante,
delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato,
oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì
l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del medesimo DPCM.
Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché
in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un
cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di
asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo
2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite
prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano
adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o
assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello
che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel
locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività lavorativa
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in
ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza
presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la
presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano
necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la
modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative
adottate.
In allegato il testo completo dell’ordinanza num.88:
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